Tutto l’articolato della legge regionale abruzzese n. 28/2018 sulla ricostruzione de L’Aquila è incostituzionale perché “esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica”.
A stabilirlo è la Corte costituzionale con la sentenza n. 227, con riferimento all’intera legge della Regione Abruzzo 24 agosto 2018, n. 28. La legge è caduta per violazione del principio della necessaria copertura finanziaria, sancito dall’articolo 81 della Costituzione.
“Si tratta – sottolinea l’ufficio stampa della Consulta – di una rigorosa pronuncia che intende porre fine alla pratica di interventi legislativi privi dei presupposti costituzionali e delle risorse necessarie per fronteggiare gli interventi in essi contenuti”. La Consulta ha affermato che il principio della copertura “trova una delle principali ragioni proprio nell’esigenza di evitare leggi-proclama sul futuro, del tutto carenti di soluzioni attendibili e quindi inidonee al controllo democratico ex ante ed ex post degli elettori (si veda in proposito sentenza n. 184 del 2016)”.
Una precisazione che si ricollega al principio di rappresentanza democratica, posto a garanzia del cittadino, il quale ha diritto di essere informato sull’attendibilità della stima e sull’esistenza delle risorse destinate ad attuare le iniziative legislative e a confrontare le previsioni con i risultati in sede di rendicontazione.
La Corte ha concluso che “la copertura finanziaria delle spese deve indefettibilmente avere un fondamento giuridico, dal momento che, diversamente opinando, sarebbe sufficiente inserire qualsiasi numero (nel bilancio) per realizzare nuove e maggiori spese (sentenza n. 197 del 2019)”.
Dunque, secondo la Corte, l’intero articolato della legge dichiarata incostituzionale “esprime una mera ipotesi politica, la cui fattibilità giuridica ed economico-finanziaria non è supportata neppure da una schematica relazione tecnica. Ciò appare in evidente contraddizione con le radicali innovazioni organizzative e programmatiche, le quali comportano ictu oculi consistenti oneri finanziari”.