operatori sanitari a lavoro con maschere anti-covid
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Da oggi si potrà procedere d’ufficio anche in base a un sostanziale inasprimento delle pene per chi aggredisce medici e infermieri. La sicurezza degli operatori sanitari sarà garantita anche da protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.

Queste sono alcune delle novità introdotte dalla Legge 14 agosto 2020, n. 113 – “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni“. Il testo è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre 2020 e in vigore dal 24 settembre 2020.

I dettagli della legge

Obiettivo del Governo Conte I, quando il Ministro della Salute era Giulia Grillo, era quello di individuare misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. Il tutto fu redatto nel DDL n. 867. Oggi, a poco più di un anno, quel progetto è legge.

La pecca

Tutto perfetto, quindi, ma c’è un neo. La legge 113/2020 in termini di prevenzione e protezione accolla l’investimento economico alle singole realtà assistenziali. Oltre a questo rimanda alcune importanti decisioni a futuri decreti attuativi.

I destinatari della legge sulla sicurezza degli operatori sanitari sono medici-chirurghi, odontoiatri, veterinari, infermieri, farmacisti, tecnici sanitari di radiologia medica, professionisti in ambito ostetrico e riabilitativo e ancora chiropratici, osteopati, chimici, fisici, biologi, psicologi, operatori sociosanitari, assistenti sociali, sociologi e educatori professionali.

Infine, il rimando all’articolo 6 della succitata legge 3/2018 permetterà di estendere l’ambito di applicazione anche a future professioni.

Sicurezza

L’articolo 2 dà mandato al Ministero della salute di istituire l’Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie. Osservatorio che avrà la seguente composizione:

  • Metà rappresentanti donne
  • Rappresentanti delle organizzazioni sindacali
  • Un rappresentante di Agenas
  • Rappresentanti del Ministero dell’interno, della difesa, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali. Degli ordini professionali interessati e delle organizzazioni di settore e delle associazioni dei pazienti
  • Un rappresentante dell’INAIL
Compiti

L’Osservatorio avrà il compito, tra gli altri, di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni e migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Il vero intento repressivo nei confronti della violenza è contenuta negli articoli 4, 5, 6 e 9. L’articolo 583 quater del Codice penale viene ampliato e completato nel seguente modo:

“Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali. Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni“.

Procedibilità d’ufficio e sanzione amministrativa

L’integrazione del Codice penale si completa con l’articolo 6 che interviene sul regime di procedibilità per i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni personali dolose (art. 582 c.p.) disponendone la procedibilità d’ufficio quando ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’aggravante del suddetto art. 61 n. 11-octies c.p.

Ciò vorrà dire prevedere di perseguire penalmente azioni caratterizzate da violenza fisica anche minima come nel caso delle percosse, nei confronti di personale sanitario e socio-sanitario.

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