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Riforma della giustizia: Mattarella promulga il Ddl Nordio. Le Novità.

Riforma della giustizia: Mattarella promulga il Ddl Nordio. Le Novità.

Questo testo legislativo, composto da otto sezioni, prende il nome dal Ministro della Giustizia e introduce una riforma sostanziale del codice penale, del codice di procedura penale e delle norme che regolano il sistema giudiziario.

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ll Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha ufficialmente approvato il disegno di legge Nordio.

Riforma della giustizia. Il testo legislativo, composto da otto sezioni, prende il nome dal Ministro della Giustizia e introduce una riforma sostanziale del codice penale, del codice di procedura penale e delle norme che regolano il sistema giudiziario.

I Principali Cambiamenti della riforma della giustizia

1. ELIMINAZIONE DELL’ABUSO DI POTERE: 

È stato abrogato l’articolo del codice penale (art.323) che puniva i funzionari pubblici per l’uso scorretto delle loro funzioni, arrecando danni ad altri o ottenendo vantaggi economici attraverso violazioni deliberate di leggi, regolamenti o doveri di astensione. Nel 2020, questa disposizione era stata rivista per specificare che il reato non poteva essere applicato in presenza di discrezionalità amministrativa. Ora, la norma è stata completamente rimossa. Tuttavia, il governo ha successivamente reintrodotto una parziale responsabilità penale per gli illeciti finanziari commessi da pubblici ufficiali attraverso un decreto separato, con sanzioni che vanno da 6 mesi a 3 anni per chi, senza margini di discrezionalità amministrativa, danneggia terzi o utilizza fondi in modo diverso da quanto stabilito dalla legge. Questa fattispecie era in passato nota come “peculato per distrazione”.

2. REVISIONE DELLA MEDIAZIONE ILLECITA: 

È stato ridotto il campo di applicazione di questo reato. La mediazione è considerata illecita solo se mira a far commettere un reato a un funzionario pubblico. L’elemento della “millanteria” è stato eliminato, lasciando solo le condotte più gravi. Dal punto di vista delle sanzioni, è stato aumentato il minimo della pena: da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi.

3. INTERCETTAZIONI E PRIVACY DEI TERZI: 

Le conversazioni e i dati di persone non coinvolte nelle indagini non dovranno essere inclusi nei fascicoli, a meno che non siano rilevanti per il caso. Inoltre, nelle richieste di misure cautelari e nelle ordinanze del giudice, i dati personali di soggetti estranei non dovranno essere riportati, salvo che siano indispensabili. Il giudice dovrà escludere dalle intercettazioni tutte le informazioni non essenziali riguardanti terzi.

4. NOTIFICA DI GARANZIA: 

La notifica dovrà contenere solo una descrizione sommaria dei fatti sotto indagine. La consegna dell’atto dovrà essere effettuata in modo da proteggere la privacy del destinatario.

5. DIRITTO AL CONTRADDITTORIO E MISURE CAUTELARI: 

Prima di disporre una misura cautelare, il giudice dovrà interrogare l’indagato, dopo che gli atti sono stati depositati e la difesa ha avuto accesso agli stessi. Ciò consentirà all’indagato di presentare una difesa preventiva, prima dell’eventuale imposizione di misure come la custodia cautelare in carcere.

6. INTRODUZIONE DI UN ORGANO COLLEGIALE PER LE MISURE CAUTELARI: 

Sarà istituito un organo collegiale composto da tre giudici per decidere sull’adozione della custodia cautelare in carcere, che attualmente è disposta da un solo giudice. Questo cambiamento sarà operativo tra due anni, per permettere le necessarie assunzioni. La collegialità sarà prevista solo durante le indagini e si estenderà anche alle decisioni di aggravamento delle misure cautelari e all’applicazione provvisoria delle misure di sicurezza detentive, ma non durante la convalida di arresti o fermi.

7. LIMITAZIONI ALL’APPELLO: 

Viene limitata la possibilità per il pubblico ministero di appellarsi contro le sentenze di assoluzione emesse in primo grado, tranne che per i reati più gravi.

8. ETÀ MASSIMA DEI GIUDICI POPOLARI NELLE CORTI D’ASSISE: 

È stabilito che l’età massima per essere nominato giudice popolare sia di 65 anni, e questo requisito deve essere soddisfatto solo al momento della nomina.

Questi cambiamenti rappresentano una riforma di vasta portata del sistema giuridico, con implicazioni significative per il codice penale e le procedure giudiziarie.

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