Chi decide di avviare una propria attività può ricevere un contributo ulteriore da parte dell’Inps. Somma che incrementa l’assegno percepito attraverso il Reddito di cittadinanza.
Questo significa che chi avvia una nuova attività professionale o commerciale può richiedere all’Inps un contributo in più fino a 4.680 euro. Ovvero 6 mensilità del reddito (780 euro), erogato in un’unica soluzione, che va a incrementare l’assegno già percepito a titolo di sussidio.
Sussidio integrativo disponibile da settembre
Il sussidio integrativo sarebbe operativo già dal 24 settembre 2021. Il fatto è che solamente ora sono stati chiariti dall’Inps i requisiti e le regole di accesso. Le indicazioni sono inserite nella circolare numero 175 del 22 novembre. Ovvero due mesi dopo la promulgazione. Dunque, quei pochi soggetti che ne sono venuti a conoscenza hanno trovato non poche difficoltà nel districarsi tra norme e procedure. Tanto che l’Inps, appunto, ha chiarito dopo 60 gg. alcuni – ma non tutti – gli aspetti dell’operatività della norma.
Bonus reddito di cittadinanza aggiuntivo
Il Bonus Reddito di cittadinanza aggiuntivo per il lavoro autonomo può essere richiesto da chi avvia un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio. Chi ne fa richiesta, al momento della presentazione della domanda, deve far parte di un nucleo familiare beneficiario di una prestazione di Reddito di cittadinanza in corso di erogazione. Deve inoltre aver avviato, appunto, un’attività autonoma o di impresa individuale o aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia come oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
Come fare richiesta
Per fare richiesta all’Inps il richiedente deve aver comunicato all’Istituto di Previdenza Sociale l’avvio dell’attività entro trenta giorni dal suo inizio attraverso il modello “RdC-Com Esteso”. Senza la debita compilazione del modulo non potrà essere inoltrata la domanda
La domanda deve pervenire agli uffici preposti all’erogazione del beneficio per via telematica attraverso il sito dell’Inps, previa autenticazione con pin/Spid/Carta nazionale dei servizi /Carta di identità elettronica, tramite patronato o un Centro di assistenza fiscale.
“Al fine di non pregiudicare gli eventuali diritti di coloro che abbiano già implicitamente manifestato la volontà di accedere al beneficio, inviando il modello “RdC-Com esteso” entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, si ritiene necessario prevedere una salvaguardia specifica per il periodo transitorio compreso tra la data di pubblicazione del decreto e la data di operatività della procedura per la presentazione della domanda di accesso al beneficio addizionale, ossia dal 15 maggio 2021 al 30 settembre 2021”, specifica l’Inps.