Le maglie del Reddito di cittadinanza si allargano e fanno entrare anche i dipendenti assunti e quelli che hanno avuto qualche problema con la legge.
Al fine di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro di persone che beneficiano del Reddito di cittadinanza (Rdc), l’articolo 8 del Dl 4/2019 ha introdotto anche un bonus per i datori di lavoro privati che li assumono direttamente, a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato.
Esonero dei contributi
Il beneficio viene riconosciuto con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali complessivamente dovuti (compresa la quota a carico del lavoratore) nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dall’interessato, entro il tetto massimo di 780 euro. L’incentivo non può in ogni caso superare l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Per ciò che riguarda il periodo di vigenza del beneficio è pari alla differenza tra la durata massima del RdC (18 mesi) e le mensilità già fruite dall’interessato.
Reddito di cittadinanza con condanna, no con misura cautelare
Due cittadini sono stati raggiunti da una misura cautelare per furto e spaccio di droga. Uno di loro incassava il Reddito di cittadinanza mentre l’altro lo aveva richiesto. Come ricorda Il Sole 24ore, in base all’articolo 7 ter del Dl 4/2019, istitutivo del Rdc, sarebbe dovuta scattare la sospensione dell’assegno.
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L’anomalia
Secondo l’articolo 7 ter, la sospensione del Rdc scatta nei confronti di chi è soggetto all’applicazione di una misura cautelare personale, nonché del condannato con sentenza non definitiva per i delitti indicati dall’articolo 7, comma 3, dello stesso decreto legge. Dunque, verso chi fornisce informazioni false per ottenere il Rdc, nonché terrorismo, sequestro per terrorismo, attentato al Capo dello Stato, mafia, strage, truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche.
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L’interpretazione del giudice
Il giudice scrive che “interpretando letteralmente la norma” ne consegue che il reddito o la pensione di cittadinanza vengono sospesi a chi è soggetto a misura cautelare per reati diversi da quelli indicati dall’articolo 7 comma 3. Se, invece, la stessa persona per gli stessi reati è condannata con sentenza non definitiva, la sospensione non scatta. Cioè la misura cautelare, per qualunque motivo valido, sospende il reddito, mentre solo alcune condanne hanno lo stesso effetto.
Illegittimità costituzionale
Proprio su questo il giudice ha sollevato la questione di legittimità costituzionale con un’ordinanza datata 6 settembre 2019 in cui si legge che “la disposizione di cui all’articolo 7 ter, comma 1…è da ritenersi illogica ed irragionevole e, dunque, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione”, in quanto determina una violazione del principio di ragionevolezza e uguaglianza.
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