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PROSTITUIRSI SUL WEB NON È REATO

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Secondo la Cassazione la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web non è altro che:«normale servizio in favore della persona».

Secondo la Cassazione la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui siti web non è altro che:«normale servizio in favore della persona». È quanto afferma la Cassazione, chiarendo che il reato di favoreggiamento della prostituzione si delinea soltanto quando, alla pubblicazione di annunci, «si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna». La sottile linea d’ombra va colta:«nel passaggio da una prestazione di servizi ‘ordinari’ a quella che potremmo definire come la prestazione di un supporto aggiuntivo e personalizzato». La terza sezione penale della Suprema Corte ha affrontato la questione esaminando un ricorso presentato dalla Procura generale di Venezia, che aveva impugnato una sentenza del gup di Padova, con la quale due gestori di un sito web dedicato ad annunci pubblicitari a pagamento erano stati prosciolti dalle accuse di associazione a delinquere, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sul loro sito, infatti, erano pubblicati annunci di numerose prostitute e transessuali. La Cassazione ha rigettato il ricorso confermando il proscioglimento dei due imputati ricordando, come “punto fermo”, la:«scelta del legislatore di considerare attività non vietata, e dunque in sé lecita, quella che la persona liberamente svolge scambiando la propria fisicità contro denaro». Le sanzioni penali previste dalla legge Merlin:«devono essere applicate – si legge nella sentenza depositata oggi – a coloro che condizionano la libertà di determinazione della persona che si prostituisce, a coloro che su tale attività lucrano per finalità di vantaggio e, infine, a coloro che offrono un contributo intenzionale all’attività di prostituzione eccedendo i limiti dell’ordinaria prestazione di servizi». Non assume rilievo il fatto che, nel caso di specie, venissero apportati ritocchi con strumenti informatici alle fotografie inserite a corredo dell’annuncio:«anche in questo caso – osservano gli alti giudici – il servizio offerto comportava l’applicazione di tariffe di mercato» e:«premesso che si tratta di episodi che lo stesso ricorrente considera numericamente assai contenuti, la Corte – conclude la sentenza – ritiene che si sia in presenza di condotte banali nella loro esecuzione e riconducibili nell’alveo dell’ordinaria prestazione dei servizi che un pubblicitario assicura al cliente».

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