L’Inps passa all’incasso e rivuole i 1.200 euro dei bonus percepiti da alcuni beneficiari durante i primi mesi dell’emergenza Covid-19.
All’inizio della pandemia, scoppiata in Italia a fine febbraio 2020, il governo stanziò alcuni fondi per permettere ai lavoratori di fronteggiare la situazione. Tra le prime misure ci fu anche l’indennità Inps prevista dal decreto Cura Italia. Si trattava di un bonus da 600 euro previsto per i mesi di marzo e aprile, per un totale di 1.200 euro.
Dopo un anno la richiesta dell’Inps
A distanza di quasi un anno dalla ricezione della somma di denaro, alcuni beneficiari devono restituirlo. A darne notizia è il Centro Studi Fiscal Focus, che ha visionato una lettera recapitata ad alcuni contribuenti a mezzo raccomandata, che annuncia accertamenti sul bonus percepito. Lo scritto, intitolato “Accertamento somme indebitamente percepite su prestazione indennità per emergenza Covid-19”, contiene poche informazioni.
“Gentile signore/signora a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo 01/03/2020 al 30/04/2020 un pagamento non dovuto sulla prestazione indennità per emergenza Covid-19 per un importo complessivo di 1.200 euro, per la seguente motivazione: è stata percepita l’indennità una tantum per emergenza Covid, di cui all’articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2020 nr. 18, non spettante”.
Nella missiva viene richiesta la restituzione dei soldi perché il beneficiario non avrebbe dovuto ottenerli, ma non ne viene specificato il motivo. “Le uniche informazioni fornite – precisa il fondatore di Fiscal Focus, Antonio Gigliotti – sono la natura dell’indennità contestata, il suo ammontare, l’importo da versare, le modalità di pagamento e come fare, eventualmente, ad ottenere chiarimenti”.
Chi deve restituire il bonus
A dover restituire il bonus Covid saranno circa 2.000 tra sindaci e amministratori locali. Gli stessi avevano chiesto e ottenuto l’indennizzo in quanto titolari di partita Iva. Chi ricopre una carica elettiva, oltre ad un lavoro autonomo, infatti, non è tenuto a percepire l’indennità stanziata per l’emergenza Covid-19. Salvi, invece, i consiglieri comunali che hanno ricevuto il gettone di presenza. Secondo il Ministero “i gettoni di presenza non sono assimilabili alle indennità di funzione e ai compensi di natura fissa e continuativa corrisposti agli amministratori locali”.
Tocca rilevare che i contribuenti non sono posti nelle condizioni di comprendere appieno l’indebito comportamento loro contestato. Condizione essenziale per poter valutare la correttezza della pretesa avanzata dall’Inps.