L’Agenzia delle Entrate, per mezzo di un provvedimento, ha previsto la chiusura d’ufficio per le partite Iva di quei soggetti che nei tre anni precedenti non hanno presentato né dichiarazione annuale dell’Iva né quella dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo.
Si tratta dei cosiddetti soggetti inattivi che dovranno fare i conti con il provvedimento prot. 1415522 del 3 dicembre 2019, emanato dalla stessa Agenzia in virtù del comma 15-quinquies dell’articolo 35 del dpr n. 633/72. L’Agenzia dà il via alla cessazione d’ufficio di tutte quelle partite Iva che, per omessa dichiarazione o altri motivi, risultano non aver esercitato attività professionale, d’impresa o artistica “nei tre anni precedenti”. Prima della chiusura definitiva della partita Iva sarà inviata una comunicazione preventiva ai soggetti interessati alla disposizione, i quali avranno 60 giorni per giustificarsi di fronte all’Agenzia.
Chi riguarda
Viene considerato inattivo chi “nei tre anni precedenti” non ha presentato la dichiarazione Iva o quella dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa. I presupposti per la cessazione scatteranno, come detto, anche in caso di omissione. Dunque anche un soggetto Iva attivo potrà ricevere la comunicazione d’avviso da parte delle Agenzie se non ha presentato la richiesta documentazione nei tempi previsti.
Le tappe
L’Agenzia delle entrate procederà alla chiusura d’ufficio delle partite Iva in modalità centralizzata. I soggetti non fisici vedranno estinguersi anche il loro codice fiscale. Prima di arrivare alla cessazione, l’Agenzia invierà agli attivi (o ai presunti tali) una comunicazione preventiva tramite raccomandata a.r. A quel punto, l’interessato della missiva avrà 60 giorni per rivolgersi a un ufficio territoriale dell’Agenzia per “fornire chiarimenti sulla propria posizione fiscale”. A quel punto l’Agenzia potrà procedere con la chiusura della partita Iva o con il mantenimento del soggetto in attività.