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Il fisco “blocca” conti correnti e case in caso di evasione fiscale

Il fisco "blocca" conti correnti e case in caso di evasione fiscale
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A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 15308/2020. Nei procedimenti di evasione fiscale la confisca dei beni immobili non può essere una misura sostitutiva del sequestro dei conti correnti aziendali nell’ambito di un’inchiesta per evasione fiscale. Il Fisco, dunque, ha le mani legate.

La suprema Corte

Secondo i giudici della suprema Corte, tale posizione dottrinale è giustificata dal fatto che il denaro sia un bene fungibile – si tratta di quei beni che possono essere sostituiti solo con altri della stessa specie e che abbiano la stessa funzione economica – e che, pertanto, è in grado di coprire con maggiore precisione e facilità il profitto derivante dalla condotta illecita. In sostanza, sostituire la confisca dei conti con quella dei beni immobili comporterebbe, da parte del soggetto giudicante, l’onere della permuta di un bene il cui valore non è immediatamente convertibile nel medesimo valore economico corrispondente a quello del profitto ottenuto da condotta illecita.

L’accoglimento della Procura di Rieti

La sentenza nasce in accoglimento del ricorso presentato dalla Procura di Rieti la quale, in un’inchiesta ha visto disporre che “il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, diretta e per equivalente, del profitto del reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, eseguito su somme depositate sui conti correnti intestati alla predetta società, beneficiaria del reato, fosse trasferito su un immobile alla stessa appartenente”. I giudici del tribunale di Rieti ‘lamentavano’ che questa decisione “aveva trasferito il vincolo posto in relazione al profitto diretto del reato un bene immobile che costituirebbe invece profitto per equivalente”. Il tutto negando l’equiparazione tra un bene come un immobile e il denaro su un conto corrente.

L’inammisibilità

I giudici di Rieti evidenziavano l’impossibilità che in un’inchiesta per evasione fiscale il soggetto interessato potesse trasferire il sequestro preventivo delle somme depositate sui conti correnti su un immobile: “Non è ammissibileneppure qualora vi sia il consenso del soggetto interessatosottoporre a vincolo un bene immobile di proprietà del soggetto che si è avvantaggiato del reato ma che, a quanto pacificamente risulta, non costituisce profitto, nemmeno indiretto, dell’illecito. Si tratterebbe di un vincolo preordinato ad una confisca per equivalente del profitto che la legge non prevede in capo al soggetto che si è avvantaggiato del reato, essendo la stessa prevista – e solo in caso di impossibilità della confisca del profitto del reato – nei riguardi dell’autore dello stesso.

Nonostante il consenso del soggetto interessato al trasferimento del sequestro dal denaro all’immobile – a quanto consta, peraltro, neppure espresso con formalità idonee a vincolare giuridicamente la società in vista di un futuro atto ablatorio, qualora questo dovesse ritenersi ammissibile – l’eventuale sentenza di condanna non potrebbe mai disporre la confisca di quel bene, non prevista né consentita dalla legge, sicché il provvedimento cautelare si rivelerebbe privo degli effetti che gli sono propri. Le disposizioni sulla confisca, di fatti, rivestono carattere di stretta interpretazione e, avendo spiccata natura pubblicistica, il loro contenuto ed i loro effetti non possono formare oggetto di pattuizioni che si muovono nell’ambito dell’autonomia negoziale”.

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