Sono oltre 100mila le denunce per violazioni delle restrizioni domiciliari imposte dal decreto coronavirus. A non aver rispettato le regole è stato il 5% della popolazione, più del numero degli infetti. Il tema, ora, è quello di capire se la leva dell’incostituzionalità del sistema è valida. E pare proprio che a regolamentare la vicenda possa intervenire la Corte costituzionale.
Il tema ha, però, anche un risvolto politico visto che, pezzi della maggioranza (Iv di Renzi) e tutta l’opposizione si strappano le vesti intorno alla questione “pieni poteri” del premier. Peccato che a firmare un Decreto legge che autorizzasse Conte a emanare continui Dpcm, sono stati anche loro.
Un decreto che limita la libertà
Le restrizioni alla libertà di movimento dei cittadini sono state imposte da un Dpcm, ossia un decreto del presidente del Consiglio. Può essere limitata la libertà personale da un Dpcm? L’articolo 16 della Costituzione fissa autorizza le leggi a dare questo limite e non, dunque, a un Dpcm.
In questo caso un Dpcm, che si trova nella parte bassa del sistema di regole giuridiche, non può derogare a una norma di rango superiore. In sostanza, un Decreto ministeriale non può modificare, abrogare o derogare una legge.
Sempre l’articolo 16, nello specifico, riserva alla legge la possibilità di limitare gli spostamenti. Mentre il Dpcm, essendo un atto amministrativo, serve solo per dare attuazione a norme già varate dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri.
Ed è per questo motivo che i Dpcm di Conte avrebbero violato la Costituzione. Due le ragioni: la prima perché non avrebbero mai potuto imporre regole diverse dalla Costituzione; la seconda è che solo una legge può limitare gli spostamenti.
Le sanzioni penali
L’annullamento dei procedimenti penali avviati in questo periodo fa riferimento all’articolo 25 della Costituzione secondo cui nessuno può essere punito penalmente se la pena non è prevista da una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Il Dpcm rinvia a una norma del Codice penale l’articolo 650 il quale punisce con carcere o ammenda chiunque non osserva un provvedimento dell’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene.
Le sanzioni, però, potrebbero essere illegittime perché il fatto è qualificato da una norma di carattere amministrativo e non legislativo. Il Dpcm è un semplice regolamento e non una legge. Come tale, viola l’articolo 16 della Costituzione e non può disporre limitazioni alla libertà di movimento dei cittadini.
Corte Costituzionale e sanatoria
A questo punto la Corte Costituzionale potrebbe intervenire per dichiarare illegittime le norme per poi decidere per una sanatoria. La Consulta, però, giudica solo la legittimità delle leggi e non dei regolamenti come appunto il Dpcm. Ciò significa, in pratica, che ogni cittadini dovrà, con un avvocato, fare opposizione alle sanzioni penali.
Il Decreto Legge del 23 febbraio che dà “pieni poteri” a Conte
Pochi sanno che quando quando il Parlamento era ancora in funzione, è stato votato e deliberato un decreto legge: il DL 23 febbraio n.6 (quello che istituiva la zona rossa). Proprio nel Decreto legge si autorizza il Dpcm ad adottare tutte le limitazioni che potranno essere opportune per risolvere la crisi sanitaria. Nello stesso Decreto legge viene anche richiamata un’altra norma, l’articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998 ove si legge che: “In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza”.
La risposta alla domanda: Se le restrizioni alla circolazione, siano mai state costituzionali?
Inequivocabilmente NO ! Vedi: Sentenza n.54, del 27.01.20121, emessa dal tribunale di Reggio Emilia.
Finalmente la giustizia, ha posto fine ai nostri dubbi.
Atto doveroso dei giudici, recita la sentenza, senza ricorrere al giudizio della Corte costituzionale, disapplicare tutti i DPCM, in quanto atti amministrativi, norme di rango inferiore ( primo corollario dell’art 13 della Cost. )
I decreti legge come l’ultimo, firmato da Draghi, allo stesso modo non possono limitare la libertà personale dei cittadini, diritto inviolabile ( secondo corollario dello stesso art. 13 della Cost.). In proposito allo strumentalizzato art.16 della Cost., da cui nasceva il dubbio, dice il giudice: Che la Corte costituzionale, in sostanza ha ribadito che “la libertà di circolazione, non può essere confusa con la libertà personale”, spiegando dettagliatamente differenze e ragioni. Ne deriva che le limitazioni imposte dai DPCM e dai decreti legge, come ad esempio l’ultimo firmato da Mario Draghi, calpestano i diritti inviolabili dei cittadini e perciò risultino essere imposizioni, assolutamente illegittime. E pertanto si evince che a commettere un grave reato, non siamo stati noi cittadini, ma i nostri impuniti e per niente umili servitori governanti. Tutti gli Italiani hanno sempre avuto e sempre avranno, il pieno diritto di spostarsi liberamente, garantito dalla Costituzione Italiana. Oggi conviene scaricare e tenere in tasca la sentenza che è la bocca della verità e della giustizia. Può essere comodamente salvata sullo smartphone, trascrivendo il riferimento alla stessa sentenza n. 54 del 27.01.2021 di Reggio Emilia, in fondo al modulo di autocertificazione, in richiamo ed in difesa dei nostri inviviolabili diritti. Potrà tornarci utile in caso di contestazione da parte delle autorità. Và sottolineato che nella sentenza stessa, il giudice, ha delegittimato anche l’autocertificazione, ritenuta incompatibile con lo stato di dirittto. Ma tuttora, essa può sempre esservi richiesta. Và anche ricordato che le autorità, sono nostri concittadini e avendo l’obbligo di rispettare la Costituzione e difendere i diritti della popolazione anche dagli eventuali abusi di potere politico, condividono con noi gli stessi valori. In extremis però, ogni cittadino fermato e abusato nei propri diritti è sempre libero di appellarsi alla giustizia e denunciare gli eventuali abusi, ai sensi dell’art. 323 del c.p. Và detto che mai come nell’ultimo anno, la sovranità del popolo Italiano, è stata sfidata tanto, da coloro ai quali “non abbiamo” conferito potere, non abbiamo perchè è dal 2011 che non ci è più realmente consentito scegliere da chi essere governati. L’Italia non può dirsi mai realmente uscita dal commissariamento. Forse è giunto il tempo di riprendere le redini della nostra democrazia, di evolverla. ridisegnarla, di renderla un concetto moderno, fluido di democrazia, quella che l’Italia merita e che tutti noi meritiamo. Serve un controllo diretto della poplazione. Mai più, dovremo permettere a qualcuno di calpestare impunemente i nostri inviolabili diritti costituzionali. Il precedente venutosi a creare è estremamente pericoloso, c’è in gioco la nostra libertà. Averli lasciati agire impunemente, significa avere acconsentito all’essere abusati, un errore da non ripetere o un brutto giorno, come in altri paesi vicini sta accadendo, proprio all’interno dell’Europa, potremmo risvegliarci con la giustizia completamente imbavagliata e se ciò dovesse accadere, finita sarà la democrazia e tornata sarà l’autocrazia. I nostri valorosi antenati, di certo, non lottarono tanto scacciando nazisti, monarchi e dittatori perchè noi facessimo scempio del loro sacrificio. Scempio dei valori e delle libertà che essi ci garantirono e che la Costituzione Italiana incastona, caposaldo dei diritti inviolabili dei cittadini. Princìpi come questi, ieri come oggi, vanno difesi allo stesso modo, senza esitazione. L’italia si desti.