Da alcuni giorni è stato introdotto in Italia il green pass, il documento che certifica l’avvenuta vaccinazione contro il Covid, oppure l’avvenuta guarigione, o ancora un test recente con esito negativo. Il green pass facilita la partecipazione a eventi e a strutture sanitarie. Non dovrebbe rappresentare elemento di discriminazione nei confronti di chi non ha ancora fatto il vaccino. Ma, a quanto pare, solo in Italia è elemento di discriminazione.
Il green pass permette l’accesso a Rsa e spostamenti sul territorio nazionale. Dal 1° luglio è diventato valido come Eu digital Covid certificate e rende più facile viaggiare tra Stati dell’Unione Europea. La Piattaforma nazionale digital green certificate, nome ufficiale del Green Pass, è regolamentata da un Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha definito le modalità di rilascio.
Il decreto specifica poi che le
“certificazioni verdi Covid-19, rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea, sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale, se conformi ai criteri definiti con circolare del ministero della Salute”.
Con la firma del Dpcm si realizzano le condizioni per l’operatività del Regolamento Ue sul green pass, che a partire dal 1° luglio garantisce la piena interoperabilità delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell’Unione.
Un punto, questo, che appare diverso stando a quanto scritto sulla Gazzetta Ufficiale europea.
Se si apre il documento scritto in una qualsiasi lingua si legge:
“It is necessary to prevent direct or indirect discrimination against persons who are not vaccinated, for example because of medical reasons, because they are not part of the target group for which the COVID -19 vaccine is currently administered or allowed, such as children, or because they have not yet had the opportunity or chose not to be vaccinated. Therefore, possession of a vaccination certificate, or the possession of a vaccination certificate indicating a COVID-19 vaccine, should not be a pre-condition for the exercise of the right to free movement or for the use of cross-border passenger transport services such as airlines, trains, coaches or ferries or any other means of transport. In addition, this Regulation cannot be interpreted as establishing a right or obligation to be vaccinated.
Dunque, il documento europeo spiega che:
“È necessario prevenire discriminazioni dirette o indirette nei confronti delle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perché non fanno parte del gruppo target per il quale il vaccino COVID -19 è attualmente somministrati o consentiti, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità o hanno scelto di non essere vaccinati. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o il possesso di un certificato di vaccinazione indicante un vaccino contro il COVID-19, non dovrebbe essere una condizione preliminare per l’esercizio del diritto alla libera circolazione o per l’uso di servizi di trasporto transfrontaliero di passeggeri come come compagnie aeree, treni, autobus o traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo di vaccinazione.
Stessa cosa si legge nel documento scritto in tedesco:
“Es muss verhindert werden, dass Personen, die nicht geimpft sind — sei es aufgrund einer medizinischen Indikation oder weil sie nicht der Zielgruppe angehören, für die der COVID-19-Impfstoff derzeit verabreicht wird oder zugelassen ist, beispielsweise Kinder, weil sie noch nicht die Möglichkeit hatten oder weil sie sich gegen eine Impfung entschieden haben — mittelbar oder unmittelbar diskriminiert werden. Deshalb sollte der Besitz eines Impfzertifikats bzw. eines Impfzertifikats, in dem ein COVID-19-Impfstoff angegeben ist, keine Voraussetzung für die Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit sein oder für die Nutzung grenzüberschreitender Personenverkehrsträger wie Fluggesellschaften, Bahn, Fernbusse, Fähren oder sonstige Verkehrsträger sein. Außerdem kann diese Verordnung nicht so ausgelegt werden, dass sie eine Verpflichtung oder ein Recht auf Impfung begründet.”
E, ancora, lo stesso concetto viene ribadito nel documento tradotto in francese:
“Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire.
Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné.”
Il concetto cambia, invece, quando si legge la Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in cui si legge:
“È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”.
Dalla traduzione italiana sparisce misteriosamente la frase “o hanno scelto di non essere vaccinati“ e rimane solo “o perché non hanno ancora avuto l’opportunità”.
L’aria italiana
Alcuni giorni fa il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario all’emergenza, ha mandato una comunicazione a tutte le Regioni in cui ordina una mappatura del numero degli over 60 che rifiutano dosi. Esattamente il generale ha intenzione di stanare tre milioni di persone che mancano all’appello nelle liste di registrazione per la vaccinazione. Nella lettera di sollecito alle Regioni due le richieste: registrare gli ultrasessantenni e comunicare alla struttura commissariale entro il 15 luglio prossimo “il numero di soggetti impossibilitati ad aderire alla campagna per motivi sanitari e il numero di soggetti che hanno manifestato la volontà di non aderire alla campagna, suddiviso per classi di età”.
Le ragioni della pressione di Figliuolo sono contenute nella lettera.
“L’andamento della campagna vaccinale sulle fasce di età over 60 mostra una flessione nelle ultime due settimane” e dunque “Le Regioni devono cercare in maniera attiva gli over 60: ad oggi ne mancano circa 2,8 milioni all’appello. Una parte di questi non lo ha fatto per libera scelta o per motivi sanitari”.
Perché Figliuolo vuole la lista? Per farci cosa? Imporre la vaccinazione che, fino a prova contraria, non dovrebbe essere obbligatoria?
Ma c’è di più. A far capire l’aria che tira in Italia è la frase ad effetto di Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, che candidamente afferma: “Per il momento non possiamo mandare i carabinieri a casa di chi non si vuole vaccinare”. Se fossimo in uno Stato serio qualcuno ci spiegherebbe perché Figliuolo e Bertolaso minacciano e Roberto Speranza e il Cts che non prendono provvedimenti contro chi non vuole vaccinarsi.
Ma in Europa sanno cosa accade in Italia?
di Antonio del Furbo
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