Via il carcere obbligatorio da 1 a 6 anni per i giornalisti che diffamano con l’attribuzione di un fatto determinato.
Per il giudice resta la possibilità di graduarne il ricorso da 6 mesi a 3 anni nei casi di straordinaria gravità legati a messaggi d’odio razziale, istigazione alla violenza, e campagne di sistematica diffamazione praticate allo specifico scopo di delegittimare e distruggere la reputazione della persona-bersaglio.
Integrando i diritti tutelati dagli articoli 2 e 21 della Costituzione italiana e dagli articoli 8 e 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la Corte Costituzionale interviene sul bilanciamento tra libertà di espressione giornalistica e tutela della reputazione, nella speranza (nuovamente sollecitata a distanza di 12 mesi trascorsi invano) che sia però il Parlamento a ridisegnare la normativa di un settore di cui le nuove tecnologie stanno esasperando patologie gravemente offensive della dignità delle vittime di notizie false.
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Decisione a doppia faccia
La Corte Costituzionale, investita dai Tribunali di Salerno e di Bari della questione della legittimità costituzionale o meno della pena detentiva per la diffamazione a mezzo stampa, da un lato ha dichiarato incostituzionale l’articolo 13 della legge sulla stampa n. 47 del 1948, che sinora imponeva obbligatoriamente al giudice, in caso di condanna per diffamazione a mezzo stampa compiuta mediante l’attribuzione di un fatto determinato, di infliggere la reclusione da 1 a 6 anni oltre al pagamento di una multa.
Ma dall’altro lato ha ritenuto compatibile con la Costituzione il terzo comma dell’articolo 595 del codice penale, il quale per ora continuerà a prevedere, per le ipotesi di diffamazione tramite stampa o qualunque altro mezzo (quindi anche Internet), la possibilità per il giudice di scegliere tra carcere e multa (non inferiore a 516 euro); e, se sceglie il carcere, di graduare la reclusione da 6 mesi a 3 anni. Norma salvata dalla Consulta perché – anticipa in attesa delle motivazioni – “consente al giudice di sanzionare con la pena detentiva i soli casi di eccezionale gravità”.
L’appello al Parlamento
La Corte Costituzionale torna a far presente al legislatore quanto sia “attuale la necessità di un complessivo intervento in grado di assicurare un più adeguato bilanciamento (che la Corte non ha gli strumenti per compiere) tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, anche alla luce dei pericoli sempre maggiori connessi all’evoluzione dei mezzi di comunicazione, già evidenziati nell’ordinanza 132/2020”. Quella cioè che esattamente un anno fa, nello spirito di una “leale collaborazione tra poteri dello Stato” e del rispetto delle reciproche attribuzioni, aveva dato al Parlamento un anno di tempo per intervenire sulla legge.
I MESSAGGI DI ODIO
Nell’ordinanza di un anno fa la Consulta aveva già sollecitato il legislatore a trovare un sistema sanzionatorio che contemplasse “non solo il ricorso a sanzioni penali non detentive nonché a rimedi civilistici e in generale riparatori adeguati (come in primis l’obbligo di rettifica), ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare (…). In questo quadro, il legislatore potrà eventualmente sanzionare con la pena detentiva le condotte che, tenuto conto del contesto nazionale, assumano connotati di eccezionale gravità dal punto di vista oggettivo e soggettivo, tra le quali si inscrivono segnatamente quelle in cui la diffamazione implichi una istigazione alla violenza ovvero convogli messaggi d’odio”.
La Corte europea dei diritti dell’uomo
Il sentiero è quello tracciato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo sin dalla sentenza “Cumpănă e Mazăre contro Romania” riguardante nel 2004 la condanna per diffamazione di due giornalisti che avevano falsamente accusato un giudice di corruzione. Per la giurisprudenza di Strasburgo l’imposizione di sanzioni penali, civili o amministrative per la diffamazione a mezzo stampa è in linea di massima una “ingerenza nella libertà di espressione” perché ha un effetto dissuasivo sul lavoro giornalistico: tuttavia questa ingerenza – misurabile sul metro della veridicità e forma del contenuto, del contributo della pubblicazione a un dibattito di pubblico interesse, della notorietà delle persone, della severità delle sanzioni a carico dei giornalisti – può essere compatibile con l’articolo 10 della Cedu a condizione che sia prevista dalla legge, sia giustificata da uno degli “scopi legittimi” previsti dall’articolo 10, e sia “necessaria in una società democratica” per raggiungere quello scopo.
Condizioni che tre lustri di casistica di Strasburgo tendono a riconoscere solo in eccezionali circostanze di lesione di altri diritti fondamentali, quali la diffusione di discorsi d’odio o di istigazione alla violenza.
Il Parlamento
La palla passa nuovamente al Parlamento, dove da molto tempo giacciono varie proposte di legge che vanno dall’abolizione totale della pena detentiva al pesante innalzamento però delle pene pecuniarie e alla previsione di misure interdittive della professione o sanzioni disciplinari. Ma la Corte di Strasburgo ha già più volte ritenuto sproporzionata, e dunque contraria alla libertà di espressione.