Chi riceverà un avviso di accertamento dal 1° novembre in poi potrà tirare un sospiro di sollievo perché non sarà tenuto a pagare.
Infatti ogni annualità d’imposta ha dei precisi termini oltre i quali non può essere più utilmente inviato ai contribuenti l’accertamento fiscale. “Il diritto del Fisco a esercitare la pretesa tributaria cade se la richiesta viene formulata oltre le scadenze previste dalla legge” spiega La legge per tutti.. Dunque, da quel momento in poi i pagamenti dei debiti relativi a tasse accertate in precedenza non possono più essere chiesti.
Richiesta tardiva
Se la richiesta dovesse arrivare, il cittadino può sollevare l’eccezione di decadenza. A quel punto il giudice potrebbe dichiarare l’invalidità dell’atto emesso e ricevuto oltre i termini perentori stabiliti.
Lo statuto del contribuente
Oltre a questo c’è una norma di legge, contenuta nello Statuto del contribuente che impone di anticipare i termini in scadenza 60 giorni prima della fine dell’anno solare. Dunque, il Fisco in tutti i casi di verifiche fiscali, deve consentire al contribuente di difendersi durante il quale l’Amministrazione non può fare nulla se non attendere. Una possibilità chiamata contraddittorio preventivo perché precede l’emanazione dell’atto, dando al soggetto verificato la facoltà di controdedurre sui rilievi mossi, nell’arco temporale di 60 giorni a partire dalla chiusura delle operazioni di verifica e prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
Annualità 2014
L’annualità in questione è quella riferita all’imposta 2014, che sta andando fuori termine per l’accertamento fiscale. Il 31 ottobre 2019 è stato l’ultimo giorno utile per inviare gli avvisi ai contribuenti che hanno avuto una verifica fiscale.
Riepilogando
Se nel 2019 abbiamo ricevuto una verifica fiscale ma non un processo verbale di constatazione (pvc), non potremmo essere più accertati per l’anno d’imposta 2014. Se il Fisco dovesse notificarci l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre, potremmo far annullare l’atto eccependo il mancato rispetto della regola del contraddittorio preventivo.