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Covid-19: la Asl di Chieti non comunica i nomi di medici e infermieri non vaccinati

Covid-19: la Asl di Chieti non comunica i nomi di medici e infermieri non vaccinati

Nel D.L. riguardante la prevenzione da Covid-19, viene attribuita alla Asl la responsabilità di comunicare i nomi dei medici non vaccinati. Ma non lo fa

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Da un lato il governo con il ministro della Salute, Roberto Speranza, che spinge per la terza dose di vaccino, dall’altra quelli che sul campo rifiutano – medici e infermieri – che rifiutano di vaccinarsi. Nel mezzo la Asl che deve comunicare i nomi dei professionisti all’ordine ma che in realtà non lo fa.

Partiamo dall’inizio. E precisamente dal Decreto legge numero 44 del primo aprile 2021 riguardante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. All’articolo 4 riguardante le “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” si legge:

“Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2″.

E si sottolinea:

“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.

Il paragrafo 3 aggiunge:

“Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano”.

A quel punto, precisa ancora il Decreto:

“Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARSCoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati”.

Infine:

“Ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo.

Decorsi i termini, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS- CoV-2. La sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza”.

Medici e infermieri non vaccinati: la Asl non comunica i dati

In Abruzzo la percentuale di non vaccinati tra medici e infermieri oscillerebbe intorno al 10% del totale. La procedura, come abbiamo visto, prevede che la Asl di Chieti debba comunicare i nominativi all’ordine. La comunicazione andava fatta a marzo/aprile. Ma l’ordine – e qui la stranezza – ad oggi non ha ricevuto nessuna segnalazione di sospensione. A Zone d’Ombra risulta che i controlli dei green pass sono sostanzialmente assenti. E negli ambulatori di medicina generale nessuno controlla.

L’Ordine sollecita ma la Asl di Chieti resta muta

L’Ordine professionale in una comunicazione del Presidente Ordine Nazionale dei Medici Filippo Anelli, ha sollecitato la Asl teatina a comunicare i nomi dei medici ma ad oggi l’Ordine non ha ricevuto nessuna segnalazione.

Come mai?

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