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Chieti, la toga socia di una S.r.l. La vicenda del giudice Ilaria Prozzo

Chieti, la toga socia di una S.r.l. La vicenda del giudice Ilaria Prozzo

Seppur vietato fare attività d'impresa a un giudice, appare evidente che il giudice Ilaria Prozzo sia stata socia di una S.r.l.

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Tre cause civili promosse dinanzi al Tribunale di Chieti Sezione Lavoro Lorenzo Torto contro la Casa di Cura Santa Camilla S.p.a.

L’azione giudiziaria di Torto ha però rilevato una curiosa particolarità. Infatti ad essere nominato come giudice è la Dottoressa Ilaria Prozzo che ha fissato le prime udienze per la comparizione personale delle parti rispettivamente il 17.06.2021, il 07.07.2021 ed il 14.07.2021.

Il giudice e la società HYDRO INXX

Torto è stato costretto a presentare istanza di ricusazione del giudice in quanto la Prozzo “con atto pubblico notarile in data 31.05.2010 costituiva la società HYDRO INXX SRL con sede in Montesilvano (Pe) insieme ai soci Mastropaolo Tony e Di Benigno Romolo per la trasformazione e fornitura di prodotti per la stampa digitale, tra cui inchiostri, carta, film etc. si legge nell’atto di ricusazione.

“Come risulta dall’Atto costitutivo del 16.05.2011, il Giudice Ilaria Prozzo dichiarava la propria residenza in Montesilvano (Pe) ove è stabilita la sede legale della società TOWA TEAM S.N.C. Società tuttora attiva e costituita fin dal 02.07.2009 e amministrata da Mastropaolo Tony già socio del giudice llaria Prozzo nella società HYDRO INXX SRL”. “Pertanto, come risulta dagli atti e documenti allegati, il Giudice ha svolto attività imprenditoriale”. 

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Il giudice socio e il probabile conflitto d’interessi 

Secondo Torto il giudice “come socia della società HYDRO INXX SRL negli anni 2010 e 2011 e rivestendo la qualità di socia potrebbe aver avuto rapporti commerciali e di credito con i legali rappresentanti Dott.ssa Concetta Petruzzi e Dott. Paolo Baldassarre della controparte società “Casa di Cura privata Santa Camilla Spa” già Casa di Cura Villa Pini d’Abruzzo con sede operativa in Chieti e titolari anche della “Casa di Cura privata Villa Serena” con sede in Città S. Angelo (Pe) e delle altre strutture sanitarie ad esse collegate site in Città S. Angelo (Pe), in Montesilvano (Pe) e in Pineto (Te) in località limitrofe a quella di Montesilvano, ove hanno la sede le suddette società Hydro Inxx Srl e Towa Team Snc”.

Sempre secondo l’atto di ricusazione “il Giudice Ilaria Prozzo ha la propria residenza nella sede della società Towa Team S.n.c.” “ed è quindi in rapporti con l’ex socio Mastropaolo Tony. Il quale, come Amministratore delle suddette due società attive HYDRO INXX SRL e TOWA TEAM S.N.C. di Mastropaolo Tony & D’Alessandro Walter, svolge tuttora attività commerciale per la trasformazione e fornitura di prodotti per la stampa digitale per la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati anche attraverso la partecipazione a gare d’appalto. Società che conclude operazioni contrattuali, fidejussioni, assume quote e partecipazioni sociali, svolge attività di partecipazione e assunzione compravendite e gestione di interessenze e partecipazioni in società a scopo di stabile investimento, attività delle holding impegnate nelle attività gestionale (holding operative) con attività di marchant bank, come risulta dagli allegati atti notarili costitutivo e dalle visure delle suddette società”.

Il giudice imprenditore

Appare evidente, dunque, l’imbarazzo del cittadino davanti a questa situazione. Al giudice, infatti, ai sensi dell’art. 16 dell’Ordinamento Giudiziario R.D. n. 12/1941, che tutela i principi di fedeltà ed imparzialità del Giudice, l’attività imprenditoriale risulta essere comunque incompatibile con la funzione di giudice. E con l’esercizio dell’attività giudiziaria anche se il magistrato di fatto è coinvolto in una società operante nel territorio in cui svolge le sue funzioni. E proprio il Giudice Prozzo, inoltre, si è pronunciata “sulla stessa questione delle cause suindicate in un precedente giudizio cautelare ex art 700 cpc n. 490/2020 Rg con provvedimento di rigetto, ignorando e disattendendo fatti rilevanti e cioè gli infortuni subiti dal dipendente disabile nel bagno per disabili presso la struttura sanitaria di controparte comprovati da certificati medici e denunce Inail”.

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