Pensavate di esservene liberati? E invece no. Equitalia è ancora lì, viva e vegeta. Anzi, più forte di prima.
E promette altri disastri. Come? Molto semplicemente arrivando a prelevare direttamente dal conto corrente del cittadino che, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, ha un contenzioso con la macchina da guerra fiscale. A quanto pare, quindi, Equitalia non è sparita, come annunciò l’ex premier Matteo Renzi all’epoca, ma è in forma smagliante.
L’avvicendamento Equitalia – Agenzia delle entrate nella riscossione dei debiti tributari è ormai alle porte: dal primo luglio la nuova Equitalia sarà molto più aggressiva di prima. Il nuovo ente del fisco prende forma come stabilito dal decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193 (successivamente convertito nella Legge 225/2016) recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili“.
Equitalia avrà più poteri di indagine che si concretizzeranno nell’accesso alle banche dati degli enti creditori. Il creditore che vorrà procedere al pignoramento presso terzi, ad esempio l’istituto bancario, dovrà attivare una procedura presso il Tribunale. Se il creditore è il Fisco, invece, le cose cambiano. In questo caso l’ente pubblico potrà avvalersi della procedura prevista dall’art. 72-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/73, che con le nuove modifiche diviene ancor più incisiva.
In sostanza la notifica della cartella di pagamento, che rappresenta un atto esecutivo al pari del precetto, permetterà di non richiedere la necessaria citazione in giudizio del debitore e la successiva udienza. Dunque, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà procedere direttamente, trascorsi 60 giorni dalla notifica e in caso di inadempimento, inviando alla banca l’atto di pignoramento ancor prima di notificarlo all’interessato.
Equitalia, con un comunicato, dice che “non è vero che a partire dal primo luglio prossimo l’Agenzia delle entrate-Riscossione potrà pignorare i conti correnti dei contribuenti debitori senza l’obbligo di richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria.”
Il meccanismo di pignoramento, spiega l’ente, non entrerà in vigore il prossime mese, essendo già disciplinato da una norma del 2005. Norma che “prevede l’intervento dell’Autorità giudiziaria in via eventuale laddove il terzo pignorato o il contribuente stesso abbiano elementi validi per contestare l’azione dell’Agente della riscossione”. La nota aggiunge:“Equitalia procede alle azioni esecutive solo dopo che il contribuente non ha dato seguito agli atti che gli sono stati notificati (cartella di pagamento, solleciti di pagamento, avvisi di intimazione), né provvedendo al loro pagamento, neanche in forma rateale, né contestandone il contenuto”.
Confedercontribuenti, commenta:“per il Fisco è differente: quando siamo di fronte ad una cartella esattoriale la procedura cambia” e si può prescindere dal passaggio dinanzi al giudice visto che “la cartella di pagamento è in sé già un atto esecutivo al pari dell’atto di precetto e pertanto si può procedere al pignoramento, se passati 60 giorni dalla notifica, la cartella esattoriale non è stata pagata”.
Sarebbe interessante sapere, a questo punto, che fine hanno fatto i rapporti di Ocse e Fmi su Equitalia.