La sanità ‘coccolosa’ abruzzese ogni giorno ha qualcosa da raccontarci. E, tanto per cambiare, si parla di nostri soldi e di politica.
Questa volta si va sul pesante visto che i conti sono stati fatti e consegnati nelle mani dei giudici.
La Corte dei Conti dovrà verificare,infatti, se il direttore amministrativo dell’Azienda sanitaria di Chieti, Sabrina Di Pietro, ha tutti i requisti per svolgere la mansione affidatagli il primo aprile scorso dal direttore generale Pasquale Flacco (foto).
Già nei mesi scorsi Mauro Febbo, presidente della commissione di vigilanza della Regione Abruzzo, aveva inviato al governatore Luciano D’Alfonso una interpellanza per revocare l’incarico alla Di Pietro. Ma ‘l’invito’ è caduto nel vuoto.
Eppure D’Alfonso, in rispetto dei cittadini, avrebbe dovuto rispondere visto che la Di Pietro percepisce 91mila euro annui di soldi pubblici.
Stando alle carte presentate alla Corte dei Conti,ovvero quelle riguardanti la normativa D.Lgs 502 del 1992, il neo direttore amministrativo non avrebbe i requisiti per ricoprire quel ruolo.
“Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificat attività di direazione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione”.
Nel curriculum della Di Pietro figura l’incarico come “Direttore della Istituzione Pubblica ex Onpi di Caprara – Spoltore, struttura socio sanitaria per anziani, dimensionata con 80 posti”.
La struttura non assolverebbe ai requisiti richiesti perché non ha mai svolto attività socio-sanitaria e mai è stata accreditata per lo svolgimento dell’attività socio sanitaria. La struttura, invece, è da sempre una casa di riposo per anziani autosufficienti e non.
Per struttura sanitaria e socio sanitaria bisogna erogare “attività finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel contesto sanitario e socio sanitario”. L’Ex Onpi ha svolto e svolge attività socio assistenziale.
Oltre al requisito sanitario nella nomina, mancherebbe anche quello dimensionale. La Di Pietro avrebbe dovuto svolgere attività in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione e definite nel comma 1 dell’articolo 2 del Dpr del 10 dicembre 1997, numero 484:
“le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i Policlinici universitari, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico […] le case di cura private con un numero di posti letto non inferiore a duecentocinquanta, le strutture ed i servizi sanitari di istituzioni ed aziende private che impiegano in attività sanitarie un numero di dipendenti appartenenti alle categorie professionanli del ruolo sanitario non inferiore a trecento”
Anche in questo caso, qundi, l’incarico della Di Pietro all’ex Onpi non valga come requisito alla nomina di direttore amministrativo presso la Asl di Chieti.
Se ci saranno colpe e responsabilità, per caso, pagheremo sempre noi cittadini? Ma tanto D’Alfonso non risponde, inutile fare domande.