La Corte Costituzionale ha detto ancora una volta “No” ad una richiesta del tribunale di Pisa che pretendeva di comporre un certificato anagrafico che attestasse un bambino “figlio di due donne”. La sentenza della Corte chiarisce definitivamente che l’omogenitorialità nell’ordinamento giuridico italiano non esiste perché i bambini sono soggetti di diritto e non un diritto di adulti.
La sentenza del 23 ottobre 2019, n. 221, la Corte Costituzionale torna a pronunciarsi sul tema della procreazione medicalmente assistita, giudicando la legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12 della Legge n. 40/2004. Con un attento excursus tra giurisprudenza interna ed internazionale la Consulta si interroga sulla possibilità di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte delle coppie omosessuali femminili.
In particolare è chiesto alla Corte di valutare se la normativa interna in materia, che riserva l’accesso alla PMA alle sole coppie formate da persone di sesso diverso, prevedendo anche un ingente corredo sanzionatorio in caso di violazione, sia rispettosa del principio di uguaglianza e del diritto al rispetto delle scelte di vita privata e familiare di cui all’art. 8 della CEDU. Dunque, la Corte ha risposto negativamente muovendo dall’assunto che in una materia così delicata il bilanciamento tra gli interessi coinvolti spetta al legislatore, le cui scelte sono sindacabili dalla Consulta solo se viziate da irragionevolezza.
Una valutazione che la Corte esclude nel caso in esame, ritenendo che sia corretto disciplinare diversamente due realtà (coppie omosessuali e coppie eterosessuali) considerate tra loro ontologicamente diverse.
Il caso
Con due ordinanze di rimessione il Tribunale di Pordenone e quello di Bolzano hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12 della Legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. A fondamento di entrambi i giudizi a quo l’analoga vicenda di due coppie di donne (unite civilmente nel primo caso, sposate all’estero con atto successivamente trascritto nel registro delle unioni civili nell’altro) che decidevano di realizzare il proprio desiderio di maternità facendo richiesta di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) alla ASL competente. In ambedue i casi le Aziende Sanitarie negavano l’accesso alle terapie, invocando il disposto dell’art. 5 della legge n. 40/2004 che riserva l’accesso alla PMA alle sole coppie formate da persone di sesso diverso. Le donne proponevano pertanto ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., chiedendo che venisse riconosciuto loro il diritto di accedere alle terapie riproduttive.
L’ordinanza di rimessione: i dubbi di legittimità costituzionale e le norme violate
La prima disposizione limita l’accesso alle tecniche di PMA alle sole “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.” L’art. 12, secondo comma della legge, punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria elevatissima (da 200.000 a 400.000 euro) chiunque applica tecniche di PMA, tra l’altro, a coppie “composte da soggetti dello stesso sesso”, prevedendo altresì sanzioni di tipo interdittivo nei confronti del personale medico e delle strutture che decidano comunque di procedervi. Per i giudici, dunque, i medici che non rispettano il divieto di accesso alla PMA per le coppie omosessuali, violano il fondamentale diritto alla genitorialità dell’individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 138/2010, afferma che la nozione di formazione sociale comprende “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”. Vi rientra pertanto anche l’unione civile tra persone dello stesso sesso. Le norme in materia di PMA violerebbero l’art. 3 Cost.
Le argomentazioni delle ricorrenti
Ambedue i ricorrenti convengono che è ormai pacifico che sia l’unione civile, sia la mera convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso danno luogo ad una formazione sociale che ha natura familiare. La stessa Corte di Cassazione si è espressa in tal senso, rilevando che se è vero che l’unione fra persone dello stesso sesso è una formazione sociale deve escludersi che esista un divieto costituzionale per le coppie omosessuali di accogliere ma anche di generare figli.
Il solo interesse astrattamente ostativo all’utilizzazione delle tecniche di PMA è quello del nascituro. Un limite ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 162/2014, che tuttavia non parrebbe violato nei casi in esame, non potendosi negare il diritto alla genitorialità (vietando quindi l’accesso alla PMA) per il semplice fatto che il nascituro verrebbe alla luce in una famiglia omogenitoriale. La giurisprudenza più recente ha riconosciuto in maniera unanime la piena idoneità genitoriale della coppia omosessuale a crescere ma anche a generare figli, non essendovi evidenze scientifiche o empiriche in grado di comprovare la sussistenza di pregiudizi per il minore derivanti dal suo inserimento in una famiglia omogenitoriale.
La posizione dell’Avvocatura generale dello Stato
Le argomentazioni fornite dai giudici sono contestate dall’Avvocatura generale dello Stato, che le ritiene prive di adeguato fondamento. In proposito osserva che malgrado la giurisprudenza costituzionale abbia condotto alla progressiva eliminazione di alcuni divieti posti dalla Legge n. 40/2004, ciò non ha comportato un mutamento della disciplina prevista in materia di PMA, né consente di affermare che la libertà di diventare genitori sia esente da limiti. Pur non essendo in gioco l’interesse di un minore, bensì il diritto di un adulto a procreare, non significa che tale diritto sia garantito dall’ordinamento in maniera assoluta.
Con la sentenza n. 162/2014 è caduto infatti il divieto di accesso alla PMA di tipo eterologo per le coppie affette da una patologia talmente grave da cagionare sterilità o infertilità assolute e irreversibili. Quanto al divieto di discriminazione delle coppie omosessuali, la stessa Corte Costituzionale, con la sentenza n. 138/2010, ha mantenuto ferma l’interpretazione dell’art. 29 Cost. e il modello di matrimonio e di famiglia che ne derivano, fondati sulla differenza di sesso tra i coniugi.
Non può neppure obiettarsi che la disciplina delle unioni civili rappresenti un termine di paragone appropriato, dato che la stessa legge n. 76/2016 attribuisce all’unione civile caratteristiche autonome e distinte rispetto al matrimonio, escludendo che sia soggetta sia alle disposizioni codicistiche in materia di filiazione, sia a quelle relative all’adozione speciale del figlio del coniuge (art. 44, comma 1, lettera b), della legge n. 184/1983), consentendo la sola adozione in caso di impossibilità di affidamento preadottivo.
Quanto infine alla denunciata violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU, la difesa dello Stato ricorda che la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza S. H. e altri contro Austria, ha escluso che il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legislazione austriaca integri l’indebita ingerenza della pubblica autorità nella vita privata e familiare, vietata dall’art. 8 CEDU, non eccedendo il margine di discrezionalità di cui gli Stati fruiscono nel disciplinare la materia.
La posizione della Corte Costituzionale: il punto sulla legge n. 40/2004
La Corte osserva che scopo di entrambi i quesiti di costituzionalità è quello di rimuovere il requisito soggettivo di accesso alla PMA, rappresentato dalla diversità di sesso dei componenti della coppia richiedente, unitamente al correlato meccanismo sanzionatorio.
L’effetto della pronuncia auspicata sarebbe quindi quello di rendere fruibile la PMA alle coppie omosessuali in quanto tali, a prescindere cioè dal fatto che i singoli componenti della coppia siano affetti da patologie tali da porli in condizioni obiettive di infertilità o di sterilità.
La Corte Costituzionale non ritiene integrata la violazione degli artt. 3 e 117, primo comma della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU). Sul punto osserva che consentire alle coppie omosessuali di accedere alla PMA significherebbe sconfessare, sul piano della tenuta costituzionale, le idee guida sottese al sistema delineato dal legislatore con la Legge n. 40/2004. Una simile scelta avrebbe infatti effetti dirompenti sul novero di ulteriori posizioni soggettive attualmente escluse dalle pratiche riproduttive, ponendo anche interrogativi particolarmente delicati in merito alla sorte delle coppie omosessuali maschili.